Storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari che pone fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta.
È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari”, in attuazione del regolamento dell'Unione europea n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Ben 80mila mucche da latte presenti in Puglia possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, formaggi e yogurt – sottolinea Coldiretti Puglia – che è garantita a livelli di sicurezza e qualità superiore, grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello nazionale e comunitario con 2 Dop (canestrato pugliese e mozzarella di bufala) e 17 formaggi riconosciuti tradizionali dal Ministero per le Politiche agricole (burrata, cacio, caciocavallo, caciocavallo podolico dauno, cacioricotta, cacioricotta caprino orsarese, caprino, giuncata, manteca, mozzarella o fior di latte, pallone di Gravina, pecorino, pecorino di Maglie, pecorino foggiano, scamorza, scamorza di pecora, vaccino).
«Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla – dice il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele – e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. È un grande successo per tutto il mondo agricolo e per gli allevatori che versano in una grave situazione per colpa del prezzo del latte e delle importazioni di latte e prodotti semilavorati dall’estero, utilizzati per fare mozzarelle e formaggi spacciati per "Made in Puglia"».
L’Italia è diventata il più grande importatore di latte al mondo, con il risultato che oggi tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia sono stranieri mentre la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, ma nessuno lo sa perché finora non è stato obbligatorio riportarlo in etichetta.
«Sono riuscite a sopravvivere con grande difficoltà in Puglia – continua il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – appena 2.700 stalle, a causa principalmente del prezzo del lattee delle evidenti anomalie di mercato. Oltre all’inganno a danno dei consumatori, si tratta di concorrenza sleale nei confronti degli stessi industriali e artigiani che utilizzano esclusivamente latte locale».
Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: “Paese di mungitura” con nome della nazione nella quale è stato munto il latte e “Paese di condizionamento o di trasformazione” con nome della naziona nella quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi Ue” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi Ue” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
Infine, qualora le operazioni avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "latte di Paesi non Ue" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi non Ue" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.