Referendum 17 aprile, la miniguida al voto

Fra meno di tre settimane gli italiani si recheranno alle urne per esprimersi sulla durata delle concessioni per le trivellazioni: ecco le informazioni utili
Il 17 aprile gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sul questito referendario relativo alle trivellazioni nell’Adriatico. Si voterà in una sola giornata, domenica 17 aprile, dalle 7 alle 23.
Il quesito
La domanda che i cittadini troveranno sul foglio di voto il prossimo 17 aprile sarà la seguente: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».
Il referendum è di tipo abrogativo: ciò significa che punta a eliminare – con un eventuale “sì” – una norma già esistente, ovvero quella che regola la durata delle concessioni (i “titoli”) per estrarre idrocarburi. Allo stato attuale i permessi di norma sono concessi per la durata di trent’anni; la compagnia concessionaria può tuttavia chiedere una prima proroga di dieci anni e altre due di cinque ciascuna. La legge di stabilità 2016, però, parla di “vita utile” del giacimento: il che garantisce alle compagnie la possibilità pratica di estendere le suddette concessioni per una durata indefinita.
Se vincerà il “sì”, questa norma sarà cancellata e le piattaforme oggi attive continueranno a lavorare fino alla normale scadenza della concessione, o dell’eventuale proroga già ottenuta: ma oltre questo limite temporale non saranno più concessi prolungamenti e le strutture di estrazione dovranno essere smantellate. Se vincerà il “no” la norma resterà invariata.
Come si vota
Possono votare tutti i cittadini italiani e che hanno compiuto diciotto anni entro e compreso il 17 aprile 2016. Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 2015, n. 52 alla legge sul voto all’estero (L. 459/2001), per la prima volta anche gli italiani temporaneamente all’estero potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.
Occorre, naturalmente, esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, è necessario richiedere una nuova tessera elettorale.
Elettori residenti all’estero
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali. Questa dichiarazione andava però presentata entro il 26 febbraio scorso
Elettori temporaneamente all’estero
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile prossimo, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani . Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione una opzione valida per un’unica consultazione. L’opzione di voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Saranno comunque ritenute valide le opzioni pervenute entro il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia (venerdì 18 marzo 2016).
Come si invia il voto
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni.
Il quorum
Con il termine quorum, di chiara provenienza latina (letteralmente significa “dei quali”), viene indicata la quota minima, calcolata numericamente oppure in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, richiesta perchè una delibera, una elezione, una consultazione referendaria, sia considerata valida. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno.
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