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Ex stabilizzati, è necessario uno sforzo legislativo a livello regionale per consolidare i diritti dei lavoratori

La Redazione
La confusione regna sovrana tra incostituzionalità, decreti, nuovi concorsi e conci-liazioni
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La vicenda delle c.d. “destabilizzazioni” nel SSR pugliese è stata affrontata a livello regionale e nazionale con modalità che si pongono in aperto contrasto sia con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, sia con quelli contrattuali di correttezza e buona fede.

Innanzitutto, vi è l’incongruenza dell’operato della Giunta e del Consiglio regionale e la loro non volontà o incapacità di correggere oggi gli errori che gli stessi hanno causato con la L.R. n.40/2007.

Infatti, tutti i dipendenti interessati ed attualmente esposti alla minaccia di un immi-nente licenziamento sono stati regolarmente assunti a seguito del superamento di concor-si cui hanno partecipato nel perfetto convincimento che gli stessi fossero stati legittima-mente indetti.

E’ fin troppo evidente come, oggi, si pensi di far pagare a questa categoria di lavo-ratori colpe ad essi assolutamente non imputabili in quanto totalmente ascrivibili all’esclu-siva responsabilità del legislatore regionale, come chiaramente sancito da numerose pro-nunce della Corte Costituzionale. 
Una consolidata giurisprudenza ha da tempo affermato che l’efficacia delle senten-ze della Corte Costituzionale trova un limite invalicabile nella intangibilità dei c.d. “rapporti esauriti”, così intendendo salvaguardare il bene fondante della nostra Repubblica che si estrinseca nelle forme contrattuali centralmente riconosciute e non invalidabili, laddove sottoscritte in forza della legge vigente all’epoca dell’instaurarsi del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo si ricorda la situazione determinatasi a seguito della dichia-razione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 245/2007) dell’art.2 co. 45, L n. 150/2005 e degli artt. 2 e 3 D. Lgs n. 20/2006 (c.d. norme “anti-Caselli” con riferimento al Dott. Gian-carlo Caselli che il legislatore, in tal modo, escludeva dalla possibilità di partecipare al concorso per la Direzione della Procura nazionale antimafia) riguardanti la disciplina dei concorsi per la copertura degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità e di me-rito. Al riguardo, il plenum del CSM, nonostante la pronuncia di incostituzionalità, deliberò la prosecuzione di tutti gli incarichi conferiti, nonché di tutte le procedure concorsuali ban-dite, avviate e non concluse nelle diverse Procure anteriormente alla pubblicazione della sentenza n.245/2007, nel pieno rispetto del predetto principio di tutela dei rapporti esauriti.

Analogo provvedimento avrebbe dovuto essere emanato dalla Regione Puglia dopo la sentenza della Consulta n.42/2011, sulla norma relativa ai concorsi di stabilizzazione dei vari dirigenti sanitari delle diverse AA.SS.LL. pugliesi.

Dal canto suo il legislatore nazionale, con l’art.16, co.8, D.L. n.98/2011 (conv. in L. n.111/2011), ha introdotto una ipotesi di nullità ex lege di quei rapporti di lavoro instauratisi a seguito di disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali. Ciò ha fatto non solo con intenti miratamente strumentali (tanto che la norma è stata subito ribattezzata come “comma Fitto” o “comma Vendola”), portando sul piano legislativo uno scontro di chiara natura politica, ma soprattutto ignorando i richiamati principi giurisprudenziali e costituzio-nali di tutela del lavoro.
Ancor più grave è l’intervento legislativo operato con il “decreto milleproroghe” (art.11, co. 6-sexies, art.11 D.L. n.216/2011, conv. in L. n.14/2012), anche questo finaliz-zato solo alla salvaguardia di specifiche e ben individuabili posizioni lavorative, ed in con-seguenza del quale all’ipotesi di nullità del “comma Fitto” deve ormai riconoscersi una chiara efficacia retroattiva.
Ne deriva che oggi tutte le P.A. italiane hanno l’obbligo legislativo di effettuare una ricognizione su tutti i rapporti di lavoro in essere alle proprie dipendenze, con retroattività almeno decennale, procedendo al riconoscimento di nullità di qualsiasi atto risulti collegato a disposizioni nel tempo dichiarate incostituzionali.
Così, anche gli alti Magistrati interessati dalla sentenza n.245/2007, che ha dichia-rato l’illegittimità costituzionale delle relative procedure concorsuali, dovrebbero, a rigore, essere privati degli incarichi ricoperti e ricondotti alle funzioni originarie.

E’ quindi evidente la necessità di uno sforzo legislativo a livello nazionale, teso ad abrogare una norma chiaramente illegittima, specie se applicata retroattivamente.
Analogo sforzo legislativo deve essere fatto anche a livello regionale purchè ciò sia finalizzato a consolidare i diritti acquisiti da lavoratori, che legalmente sottoscrissero un contratto di lavoro a tempo indeterminato e non a prolungare inconcludentemente situa-zioni di precariato del tutto sconosciute al nostro sistema di contrattazione collettiva nazio-nale e dunque prive di qualsiasi protezione sociale in caso di licenziamento.

Questa Organizzazione vede, pertanto, con favore l’approvazione di una legge re-gionale conforme alla proposta allegata, che risulterebbe essere già stata condivisa da giuristi esperti nel settore del diritto del lavoro e certamente già nota ad esponenti politici regionali, sia di maggioranza che di opposizione.

venerdì 13 Aprile 2012

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