Decreto “interpretativo”? Violazioni a raffica

Claudio Spagnoletti

“In claris non fit interpretatio” e cioè se la norma è a prova di scemo, che bisogno c’è di spiegarla?

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La tradizione attribuisce a Giovanni Giolitti un aforisma secondo il quale “per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”.
Quest’oggi, di fronte ad una norma emanata, come direbbe Marco Travaglio, “ad personam”, anzi “ad personas” – trovo oltremodo difficile ragionare da tecnico del diritto, tenendo distinto l’aspetto giuridico da quello politico. Ma ci proverò.
La stella polare, per i provvedimenti legislativi che riguardano la materia elettorale è l’art. 72 della Costituzione, che disciplina il procedimento di approvazione dei disegni di legge e, al comma IV, prevede che “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.”.
La norma costituzionale è richiamata dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, recante titolo “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, alla lettera b) del comma 2 dell’art. 15, che dispone che “Il Governo non può, mediante decreto-legge… provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.”.
Orbene, è indubbio che il decreto legge emanato questa notte dal Governo riguardi la materia elettorale per la quale sembra esservi una riserva di legge, con l’attribuzione della competenza alla sola assemblea parlamentare, che, peraltro, è tenuta ad adottare la procedura normale – e, dunque, non può avvalersi di forme abbreviate o semplificate – di approvazione dei disegni di legge.
L’esecutivo ha, invero, qualificato le norme emanate come “interpretative”, affermando, quindi, che le stesse si sono limitate ad operare una mera ricognizione di un precetto già sancito, senza apportare alcuna modifica al tessuto normativo preesistente.
Posta in questi termini la questione, si tratta di stabilire se la norma introdotta con lo strumento del decreto abbia o meno, in concreto, un carattere novativo rispetto a quella previgente.
La differenza non è da poco: se si trattasse di una modifica normativa, anche a prescindere dal divieto desumibile dal disposto combinato dell’art. 72, comma IV Cost e dell’art. 15, comma 2, lett. B) L. 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione non potrebbe, secondo i principi generali, che operare per l’avvenire, in forza del principio di irretroattività.
La norma interpretativa, al contrario, limitandosi a una ricognizione di quella preesistente, ben può spiegare efficacia retroattiva e, quindi, applicarsi anche, come nel caso di specie, a situazioni giuridiche già perfettamente compiute.
Il decreto Legge “interpreta” tre disposizioni: il comma primo e il comma terzo dell’art. 9 e il comma quinto dell’art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, che sanciscono, rispettivamente che:
“Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.”;
“La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto”;
“Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.”.
Al comma 1 dell’art. 1 del decreto, si stabilisce, infatti, che “Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d’appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d’appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.”.
Il comma 2 prevede, ancora, che “Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta In particolare, la regolarità dell’autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di un’irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell’autorità autenticante, del luogo di autenticazione nonché della qualità dell’autorità autenticante.”
Al comma 3 si stabilisce, infine, che “Il quinto comma dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell’ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo solo da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazioni di liste di candidati oppure di singoli candidati è invece ammesso ricorso allo stesso ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, solo dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Ai fini dell’applicazione del comma 1 la presentazione delle liste può essere effettuata dalle ore 8 alle ore 16 del primo giorno non festivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
Il mio personalissimo giudizio è che si tratti di disposizioni che non possono essere considerate come meramente interpretative, atteso, da un lato, che sembrano introdurre un quid novis nel tessuto delle norme asseritamente interpretate e, dall’altro che non sono intervenute a dirimere un contrasto ermeneutico sorto nella applicazione concreta della norma.
D’altra parte, come recita un antico brocardo giuridico, “in claris non fit interpretatio”. E pare proprio che le tre norme oggetto della interpretazione autentica del Legislatore dell’urgenza fossero assolutamente chiare ed inequivocabili.
In ogni caso, come avvocato, mi riservo di trarre insegnamento da questo decreto: semmai mi lascerò sfuggire il termine per la presentazione di una impugnazione perché ho trovato la porta della cancelleria del tribunale chiusa, essendo giunto fuori dell’orario di apertura al pubblico, potrò sempre, evidentemente, eccepire al giudice che mi dichiarerà inammissibile la medesima, che mi trovavo all’interno dei locali del tribunale o della corte di appello nel momento dello spirare del termine…

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