Il tribunale sui licenziamenti Bosch, oggi la prima udienza

Gianpietro Occhiofino

I contratti della Bosch presentavano un errore di forma sostanziale: mancava la motivazione

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Nel giugno scorso il tribunale del lavoro di Bari condannava la Bosch a riassumere due operai licenziati nel dicembre del 2008. Da allora sono trascorsi otto mesi e l’azienda li ha sì reinseriti in organico, mettendoli però in cassa integrazione.
In pratica, questi dipendenti non hanno svolto neppure un giorno di lavoro, nonostante una sentenza a loro favorevole.
Il caso è quello di “Amati e Lella”, che adesso potrebbe rappresentare un vero e proprio precedente nell’ambito delle vertenze di lavoro.

I due operai erano stati assunti, a più riprese, a tempo determinato per poi essere licenziati. I giudici, accogliendo il ricorso del loro legale, l’avvocato Ettore Sbarra, obbligavano la ‘Tecnologie diesel e sistemi frenanti spa’ (questa la ragione sociale della Bosch Italia) alla “conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e l’immediata riammissione al lavoro per i due operai”. La ratio di questa decisione risiedeva nella mancanza della motivazione nel contratto, elemento fondamentale in caso di assunzione a tempo determinato.

In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs 368/01 precisa che l’apposizione del termine è priva di effetto se nel contratto non siano “specificate le ragioni” tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. “Attualmente è pendente una nuova procedura d’urgenza”, ci spiega l’avvocato Sbarra, “perché i due lavoratori sono stati riassunti, ma posti, subito dopo, in cassa integrazione. Soltanto due su duemila dipendenti”.
Questa decisione, secondo l’azienda, si motiva con l’attuale momento di crisi economica che attanaglia il comparto industriale.

Anche se francamente si fa fatica a crederci fino in fondo. Parrebbe piuttosto una ritorsione nei confronti di Amati e Lella, colpevoli di aver rivendicato il proprio diritto al lavoro. Fonti a noi vicine sostengono, infatti, che presso la Bosch gli operai sono costretti ad affrontare straordinari, nonostante ci sia la possibilità di impegnare altre unità. Ad iniziare proprio da Amati e Lella.
“Probabilmente da parte dell’azienda c’è stata un’interpretazione discriminatoria della sentenza”, sostiene il legale difensore dei due lavoratori, “pur in presenza di un’ordinanza di primo grado, poi confermata dal collegio in sede di reclamo”.

I due operai non furono gli unici ad essere licenziati nel 2008. Altri centoventi dipendenti in quel periodo rimasero senza occupazione. Di questi, però, 25 furono subito dopo riassunti a tempo indeterminato, senza che l’azienda adottasse alcun criterio oggettivo nella scelta operata.
Tra i restanti 95 operai alcuni accettarono la conciliazione, e quindi la transazione proposta dai vertici aziendali. Altri, invece, seguendo le orme dei loro due compagni di lavoro, si sono rivolti alla FIOM-CGIL. Unico sindacato che ha seguito attentamente l’intera vicenda.
Così, circa quaranta di loro hanno impugnato la lettera di licenziamento e presentato ricorso.

Proprio questa mattina il primo dei due gruppi formato da quindici ex operai prenderà parte alla prima udienza sempre al tribunale del lavoro di Bari.
L’altro gruppo di 25 persone si presenterà invece a maggio prossimo.
“Tutti questi contratti presentano un fondamentale errore di forma: manca la motivazione”, conclude Ettore Sbarra, “e ciò che sorprende in tutta la vicenda è che la Bosch non ha fatto alcun passo in avanti per risolvere il problema. Si è solo limitata a convincere la maggior parte degli operai licenziati ad effettuare la conciliazione”.

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Commenti

  • baribene (utente non verificato)

    La verità cari signori è che la Legge csì denominata Biagi presenta delle falle astronomiche proprio nella applicazione di tuluni contratti che per nulla si adddicono alòla realtà lavorativa meridionale. Oer dirla alla fantozzi: “E’ UNA CAGATA PAZZESCA!”

  • nickgabri48 (utente non verificato)

    il 25 febbraio ci sarà la prima udienza in quanto in violazione al dlg. 626/94 esmi. e del dlg.165/2001. tra C. di B. e del dipendente P.G. A differenza che non hanno voluto cociliare in merito anche al dlg. 165/2001.ai due licenziamenti, con determina dirigenziale nr. 262/2005 del licenziamento del 24 marzo 2005. E determina dirigenziale del 10/07/2008. del licenziamento del 03 luglio 2008. Avvenuti Con Telegramma senza rimessioni di “Peccato”.