Omicidio Marchitelli, “mai usate quelle parole”

La Redazione

Dal Comune richiesta di precisione per l’ANSA che parla di scudi umani riferendosi alla morte del quindicenne Gaetano in quel di Carbonara

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In riferimento all’agenzia Ansa delle ore 17.20 con oggetto: RAGAZZO UCCISO A BARI: COMUNE, RAGAZZINI COME SCUDI UMANI, si precisa che non è mai stata utilizzata la dizione “scudo umano” nella memoria predisposta dall’Amministrazione Comunale per chiedere il risarcimento dei danni nell’ambito del processo per l’omicidio Marchitelli.
Pertanto si allega di seguito l’estratto originale della suddetta memoria:

Il presente processo ha esaminato ed analizzato una serie di gravi episodi criminali che culminano nel tragico omicidio del povero Marchitelli che per le sue modalità va considerato uno dei più efferati delitti commessi nella città di Bari .
Tali episodi vanno inquadrati nella guerra di mafia, ad oggi non ancora cessata, tra due clan –organizzazioni criminali, Di Cosola e Strisciuglio per il controllo dei quartieri di Ceglie del Campo e Carbonara al fine di esercitare in via di monopolio le attività illecite (traffico e spaccio di sostanze stupefacenti , estorsioni ed usura ) fonte di reddito necessario per il mantenimento delle dette organizzazioni .
L’omicidio del povero Gaetano Marchitelli , il ferimento della sig.ra ****** sono considerati dai sodali dei detti clan , secondo la logica di violenza che permane il modus operandi di tali organizzazioni, danni collaterali del conflitto .
E’ incontestabile che questa guerra abbia costituito ,e costituisca ancora oggi, una partita di morte a spese della città di Bari che è stata ridotta a rango inerte di “ città aperta “ .
Durante tale conflitto tra i clan contrapposti degli Strisciuglio e dei Di Cosola , le strade della città erano diventate luoghi di sparatoria , ferimenti, di atti vera e propria guerriglia urbana tra appartenenti ai clan contrapposti.
Inoltre oltre al gravissimo episodio dell’omicidio del povero Gaetano Marchitelli, vanno sottolineati gli ulteriori due episodi criminali avvenuti il 30.08.2003 sia la mattina sia la sera .
In particolare quest’ultimo episodio, avvenuto nella centralissima “ villa “ di Ceglie del Campo alla presenza di numerose persone che affollavano la piazza , costituisce senza alcun dubbio elemento sintomatico del controllo esclusivo del territorio da parte delle dette organizzazioni .
Infatti i responsabili di tali sparatorie appartenenti ai clan in guerra , pur di colpire e far del male agli avversari, non si curavano in alcun modo della presenza di altre persone la cui incolumità era in gravissimo pericolo .
A ciò si deve aggiungere che i responsabili hanno agito sempre a volto scoperto alla presenza di numerosi testimoni confidando nel clima di terrore e di intimidazioni che le più volte citate associazioni impongono in determinate zone territoriali .
La spavalderia e la sicurezza in cui hanno operato i responsabili di tali atti trova il fondamento oltre che nel controllo capillare del territorio da parte delle organizzazioni criminali anche nella paura e nel timore che incutono le dette organizzazioni sui cittadini.
Dall’istruttoria dibattimentale processuale emerge incontestabilmente l’atteggiamento timoroso dei numerosi testi oculari degli episodi criminali oggetto del presente processo i quali in sede di esame si sono più volte trincerati in un “non ricordo” , nonostante le sollecite contestazioni da parte del Pubblico Ministero , oppure hanno assunto un comportamento a dir poco reticente che ha costretto la Pubblica accusa a chiedere la trasmissione degli atti per instaurare un procedimento penale per falsa testimonianza.
E ciò non perché si tratti di persone che condividano la sottocultura criminale espressa dall’Abbinante , dal Masciopinto , dai loro sodali , dai loro prossimi congiunti e dagli altri esponenti del clan Strisciuglio e Di Cosola ,avversari, i quali aderiscono ad un codice tipicamente mafioso .
Bensì si tratta al contrario di comuni cittadini, di c.d “ gente onesta “ letteralmente “ avvelenata “ dalla forzata convivenza con simili soggetti malavitosi ed ormai adusi alla consumazione sotto i loro occhi dei più allarmanti delitti : dallo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno giorno nella piazza e nelle vie di Carbonara e di altri quartieri della città , alle sparatorie in mezzo alla strada nelle quali chiunque si trovi a passare , come il povero Gaetano Marchitelli , può perdere la vita.
Dall’esame dei numerosi testimoni , la maggior parte residente nei quartieri di Carbonara e di Ceglie del Campo , è emerso un sentimento di rassegnazione e di obbligata convivenza con tali organizzazioni criminali di cui conoscono sia gli associati sia le loro gerarchie .
Proprio tale grave clima di paura, terrore ed omertà ha da sempre consentito alle organizzazioni criminali di crescere , prosperare ed esercitare indisturbati le proprie attività illecite controllando di fatto numerosi Quartieri della nostra città.
Così facendo hanno da sempre ostacolato ed impedito lo sviluppo sociale ed economico della città ed in particolare di quei quartieri la cui situazione sotto il profilo socio economico non è positiva .
Deve ritenersi oramai pacificamente riconosciuto l’impatto negativo della criminalità organizzata sull’economia legale con il suo effetto depressivo e distorsivo sugli investimenti produttivi come emerge dagli annuali rapporti redatti dal Ministero dell’Interno e dal Censis secondo i quali la presenza sul territorio delle organizzazioni criminali di stampo mafioso costituiscono elemento ostativo nella crescita dell’economia legale .
E’ quindi evidente il vulnus sotto il profilo morale che la città di Bari ha riportato dai reati oggetto del presente procedimento , anche in relazione al discredito che l’intera cittadinanza subisce dalla diffusione dagli organi di stampa di tali allarmanti notizie ; è altresì evidente il disagio in cui opera l’intera amministrazione comunale , attesa anche la necessità del coinvolgimento nell’opera di controllo del territorio pure degli organi della polizia municipale .
A ciò si deve aggiungere anche la lesione dei principi fondamentali e delle finalità prescritte dalla Statuto del Comune di Bari ed in particolare la promozione la crescita e lo sviluppo economico e sociale della propria comunità.
Infine notevoli sono state le ricadute di tale situazione di generalizzato allarme sociale sul decremento del turismo e delle connesse attività economiche .
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità è incontestabile” il danno che la presenza dell’associazione a delinquere di stampo mafioso arreca all’immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive” (cfr Cass. pen. sez. I, 08/07/1995, n. 10371)
Il delitto di associazione di tipo mafioso, e tutti i reati ad esso connessi (aggravati dall’art 7 l.n.203/91 ) cagionano pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, alla città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dall’ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza. (cfr Cass sezione I penale; sentenza, 24-06-1992).
Orbene come è stato statuito dalla Corte di legittimità e dall’autorevole dottrina in tema di responsabilità civile “ è proprio attraverso il danaro che la tutela risarcitoria dei danni per definizione non commensurabili, può assolvere anche la sua funzione simbolica , quale strumento orientato contemporaneamente a fornire un rimedio tanto alle effettiva perdita subita quanto al senso di ingiustizia che trae fondamento dall’illecito perpretato “
Ai fini della determinazione e della quantificazione del danno subito e subendo da parte dell’Amministrazione Comunale si fa rilevare che il Comune di Bari è stato obbligato a impegnare notevoli risorse economiche in attività dirette a raffermare i principi della cultura della legalità , per contrastare e sconfiggere la predetta sottocultura criminale che ha oramai come un cancro colpito la gente onesta.
Infatti l’Amministrazione sin dal dicembre del 2003 , nell’immediatezza dei fatti oggetto del presente processo ,ha finanziato numerosi progetti avente ad oggetto attività per contrastare i fenomeni criminali e per il recupero della legalità sul territorio , in particolare sono state attuate numerose iniziative presso le scuole dei quartieri periferici (Carbonara, Ceglie del Campo , San Paolo ed altri ) per il recupero dei minori a rischio devianza che costituiscono bacino di manovalanza per le organizzazioni criminali per un importo complessivo di € 442.214,46 come da documentazione allegata .
A ciò si devono aggiungere le ulteriori risorse economiche impegnate per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini mediante l’installazione di numerose telecamere e dei “ Totem S.O.S.” nonché la erogazione di contributi economici a fondo perduto per intraprendere attività commerciali nei Quartieri periferici tra cui anche Carbonara e Ceglie del Campo per una somma pari ad € 200.000,00 così come da documentazione che si produce .
Pertanto va accolta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall’Amministrazione Comunale nel presente processo .
Altresì si chiede che l’Ecc .ma Corte d’ Assise voglia condannare gli odierni imputati al pagamento anche di una provvisionale sussistendo i presupposti dall’art. 539 comma 2° c.p.p. anche in considerazione sia della certezza del grave danno all’immagine e morale subito per le motivazioni innanzi esposte dall’Amministrazione Comunale sia dei precitati impegni di spesa , con utilizzo di danaro proveniente dalla collettività, deliberati dal Comune innanzi meglio specificati .
Sul punto si fa rilevare che ormai secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità la provvisionale è applicabile anche al danno non patrimoniale (cfr Cass. Sez.V 17.12.1997 n. 2414, Cass Sez. V 22.11.1989 ) ed ai fini del riconoscimento è sufficiente la certezza della esistenza del danno sino al suo ammontare ( cfr Cass. Sez. V 13.12.200 we Cass. Sez. I 19.1.1994 ) .
Infine si osserva che il GUP del Tribunale di Bari con due distinte sentenze ( Giudice dr.ssa Rinaldi sentenza n. 672/2004 e Giudice dr. Guida sentenza n. 486/05 ) emesse nell’ambito di procedimento penali aventi ad oggetto reati contestati con l’aggravante prescritta dall’art. 7 d.ln. 152/91 ha riconosciuto in favore del Comune di Bari una cospicua somma a titolo di provvisionale .
Tanto premesso il sottoscritto avv. Gianfranco Grandaliano nella qualità ut supra , riportandosi integralmente all’atto di costituzione di parte civile, con il presente atto formula e rassegna le seguenti

CONCLUSIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.523 comma 2° c.p.p. nei confronti ed in danno degli odierni imputati :

  • Voglia l’Ecc.ma Corte d’ Assise di Bari adita affermare la penale responsabilità dei precitati imputati per tutti i reati a ciascuno di questi rispettivamente ascritti in rubrica e meglio precisati nell’atto di costituzione di parte civile e per l’effetto condannarli alla pena di giustizia
  • Voglia inoltre l’Ecc.ma Corte d’ Assise condannare in solido altresì i precitati imputati al risarcimento di tutti danni (patrimoniale e morale) arrecati alla costituita parte civile che si quantificano in € 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila ) ovvero in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia ovvero dal competente Tribunale Civile nella denegata ipotesi che l’Ecc.ma Corte non dovesse provvedere alla determinazione del quantum .
  • Si chiede che l’Ecc.ma Corte d’ Assise di Bari adita si compiaccia di voler condannare i predetti imputati, ai sensi e per gli effetti dell’art.539 2° comma c.p.p. al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad € 400.000,00 (quattrocentomila) ovvero di quell’altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia , sussistendo nella fattispecie i presupposti prescritti dal codice di rito .
  • Si chiede infine che i predetti imputati siano condannati in solido alla rifusione delle spese, degli onorari e dei diritti relativi alla costituzione di parte civile come da separata nota specifica .
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