Adozione mite: i bambini nel “limbo”

Nel triennio 2003-2005 62 i minori collocati in affidamento familiare: un terzo per intervento del Tribunale, due terzi per interventi dei servizi sociali. Inoltre, 35 rientrati in famiglia e 48 adot
L’adozione mite nasce ufficialmente nel giugno 2003 su proposta del Tribunale dei minorenni di Bari, quale sperimentazione giudiziaria voluta alla luce dei parziali insuccessi legislativi dell’affido familiare e sull’onda della chiusura degli istituti fissata al 31 dicembre 2006. La storia della sua sperimentazione incomincia il 1° aprile del 2003, quando il Tribunale dei minori di Bari, ottenuto il benestare dal CSM, presenta la proposta ai servizi sociali locali e agli utenti.
Si rivolge alle coppie aspiranti l’adozione, spesso scoraggiate dai lunghi tempi di attesa, e ai numerosi bambini dati in affido, dei quali, secondo i dati rilevati dal Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, un buon 58% non ha fatto più ritorno in famiglia. Altro elemento caratterizzante l’adozione mite è l’art. 44 della l. 184, che prevede una forma di adozione solo in casi particolari, cioè quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
La novità di questo nuovo strumento legislativo sta nel rapporto di filiazione: al contrario dell’adozione legittimante, infatti, il rapporto con la famiglia d’origine non viene reciso. L’adottività è reale, anche se non legittimante, e la potestà è esercitata dall’adottante. Proprio per tali caratteristiche, questo tipo di adozione viene definita mite.
Ogni settimana presso il Tribunale dei Minori di Bari si svolge una camera di consiglio per l’adozione mite, nella quale giudici professionali e onorari discutono dei procedimenti in corso, sia delle coppie aspiranti, che dei minori rinviando a successivi incontri, nelle more dei quali è previsto un approfondimento istruttorio con gli operatori ed i minori. Secondo i dati rilevati nell’ultimo triennio 2003-2005, 62 minori sono stati collocati in affidamento familiare, un terzo per intervento del T. d. M., due terzi per interventi dei servizi sociali. Inoltre, 35 sono rientrati in famiglia e 48 sono stati adottati con adozione non legittimante, ex art. 44.
In 145 sono stati deistituzionalizzati. Nello stesso biennio sono state presentate 206 domande di adozione mite. Alla luce di ciò, il T. d. M. si interroga sui vantaggi prodotti dalla sperimentazione dell’adozione mite, anche se il termine sperimentazione può apparire improprio, dato che le procedure legislative sono frutto di decisioni approvate e non sperimentali.
L’elevata casistica di interventi attuati dimostra la risposta concreta sul territorio alle esigenze di tanti minori nel “limbo”, secondo l’espressione utilizzata dal giudice Occhiogrosso. L’adozione mite favorisce la deistituzionalizzazione dei minori ed il rientro nella famiglia d’origine, quando questo risulta possibile. In ogni caso, realizza il diritto prioritario del minore ad avere una famiglia disponibile ad accoglierlo, prima in affido, poi acquisendone la responsabilità legale, quando il ritorno in famiglia d’origine, con la quale il rapporto viene comunque mantenuto, si rivela impossibile.
E la mitezza di questa novità legislativa sta proprio nella sua caratteristica fondante: il non sradicamento del minore dalla famiglia d’origine, ma l’allontanamento graduale.
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