Cronaca

Punta Perotti: Perplessità sulle procedure della bonifica

La Redazione
Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale del GIL Luigi Cipriani
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Dopo l’abbattimento dei palazzi di Punta Perotti, mediante uso di esplosivo, i lavori sono ancora in corso e si sta procedendo anche a spalmare il terreno vegetale sull’intera area oggetto delle demolizioni.
Il Gruppo Indipendente Libertà, ritiene che alcune procedure possano essere in contrasto con alcune Leggi ambientali, al fine di avere una visione più “chiara su alcune procedure in atto, con una interrogazione urgente indirizzata al Sindaco e all’Assessore ai LL.PP. ha chiesto:  Se i rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione di fabbricati, frantumazione delle macerie e separazione dal ferro, si configurano come rifiuti speciali (art . 184 n. 3 lettera b del codice ambientale) per i quali vi è l’obbligo di disfarsi.
Si precisa che tali rifiuti possono essere smaltiti mediante conferimento in discarica autorizzata, mediante autosmaltimento (art. 215) o mediante operazioni di recupero (artr. 216).
Vigente il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è stato emesso il decreto 5 febbraio 1998, recante l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Tale decreto ministeriale detta, negli allegati, le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.
In particolare nel capitolo 7 del suballegato 1 viene disciplinata l’attività di recupero di materia prima dai rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non.
Fra le possibili attività di recupero viene anche indicato (7.2.3) l’utilizzo per recuperi ambientali, subordinatamente all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo prescritto nell’allegato 3 del medesimo decreto. Analogo testo è prescritto anche per l’utilizzo dei materiali da demolizione per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
L’omessa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, così come risultante prima dell’utilizzo per recupero ambientale, non consente di recuperare il rifiuto medesimo che, in quanto rifiuto speciale, deve essere conferito nell’apposita discarica.


In proposito è stato ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che “ la facoltà di recupero è condizionata a precisi adempimenti (nella specie, per quanto attiene al reimpiego in “rilevati, sottofondi stradali..” e simili, al c.d. “test di cessione”, previsto dall’all. 1 p. 7.11.3 d), di cui all’allegato 1 del D.M. 5/2/98), in mancanza dei quali i materiali in questione vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi” (n. 30127/2004).
Tanto è prescritto dalle norme richiamate all’evidente scopo di evitare un grave pregiudizio all’ambiente.
In mancanza della preventiva esecuzione del test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5.2.1998, l’attività di autosmaltimento ovvero di recupero del rifiuto speciale costituito dai residui della demolizione edile, non preventivamente abilitata nelle forme di legge, costituisce attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e, pertanto, si presume pericolosa per la salute dell’uomo e pregiudizievole per l’ambiente, con la conseguente applicazione delle pene, nei confronti dei responsabili, di cui all’art. 256 lettera a) delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/2006 (già art. 51 primo comma lettera a) del decreto legislativo n. 22/1997).
Si rinvia per un approfondimento legale alle note sentenze della Cassazione penale n. 30127 del 9.7.2004 (Piacentino) e n. 19243 del 20.5.2005 (Ricchioni).
Al fine di tutelare la pubblica salute, Luigi Cipriani, Consigliere Comunale del Gruppo Indipendente Libertà il 09/08/2006 ha formulato al Sindaco all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore ai LL.PP. la seguente INTERROGAZIONE URGENTE


1.- l’Amministrazione comunale, prima di autorizzare l’autosmaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti edili prodotti dopo la demolizione mediante esplosivo dei palazzi di Punta Perotti, ha provveduto ad eseguire ovvero far eseguire dall’impresa appaltatrice il test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5.2.1998?
2.- l’Amministrazione comunale ha comunque verificato il carico inquinante dei rifiuti da demolizione, anche in considerazione dell’uso di abbondante esplosivo?
3.- l’Amministrazione comunale ha  sottoposto il progetto di recupero ambientale dei suoli di Punta Perotti all’approvazione delle competenti autorità (art. 5 del d.m. 5.2.1998) ed in particolare alle autorità preposte alla tutela del Demanio Marittino (Capitaneria di Porto) ed alla tutela paesaggistica (Regione Puglia e Ministero dei beni ambientali e culturali)?.
4.- Qual è stato il parere delle autorità competenti sul progetto di riutilizzo dei rifiuti da demolizione per il recupero ambientale di Punta Perotti?
Ci sembra doveroso che il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente e l’Assessore ai LL.PP. diano risposte concrete e tempestive a problemi che potrebbero mettere a rischio la salute dei cittadini.

sabato 19 Agosto 2006

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