ICI: chiariamoci le idee

La più federalista delle imposte, oggetto dell’ultima boutade propagandistica, è fondamentale per la vita delel Autonomie Locali
Nel linguaggio corrente i termini tassa e imposta vengono spesso utilizzati in modo equivalente, ma in realtà, in sede giuridica, tali espressioni individuano tributi tra loro molto diversi. Vediamoli di seguito nei loro elementi essenziali.
La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un’utilità che egli trae dallo svolgimento di un’attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla “divisibilità”, cioè dalla possibilità di essere forniti a un singolo soggetto.
In sostanza è una prestazione patrimoniale dovuta in relazione all’espletamento di un servizio svolto su espressa richiesta del soggetto contribuente.
A titolo esemplificativo si possono menzionare la tassa per la raccolta dei rifiuti, la tassa scolastica, la tassa sulle concessioni governative, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ecc.
L’imposta si caratterizza per il fatto che il suo presupposto – evento valutabile economicamente – è realizzato dal soggetto passivo e non presenta alcuna relazione con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio.
Inoltre, chi è il proprietario di un immobile, e quindi è titolare di un bene che produce un reddito (rendita fondiaria o canone di locazione), è soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche (salvo che l’immobile non sia configurabile come abitazione principale) e all’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Fatta questa premessa si può affermare che l’ICI (imposta comunale sugli immobili ) è la prima delle imposte con la quale si è attribuita una maggiore autonomia impositiva agli enti locali.
Sin dal 1994, infatti, l’introito dell’ICI viene destinato integralmente ai bilanci dei Comuni. Con le risorse ottenute dal gettito ICI il Comune finanzia una quota parte di tutte le spese previste dalla vigente normativa: spese generali, polizia locale, istruzione, cultura, sport, viabilità, territorio e ambiente, servizi sociali, servizi produttivi, e di conseguenza una riduzione di tale entrata comporterebbe necessariamente una diminuzione dei servizi erogati dall’ente comunale a meno che l’ente stesso non deliberi di fornire i medesimi servizi con un aggravio di tributi per la collettività.
Chi la deve pagare
L’imposta deve essere pagata:
• Da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
• Dai concessionari di aree demaniali</strong>;
• Dal locatario finanziario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Determinazione del valore dell’immobile
Per calcolare l’ICI bisogna definire il valore dell’immobile oggetto dell’imposizione, ossia quello che di norma si chiama “ base imponibile”. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.
A. Per i fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Tale coefficiente è uguale a
– 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
– 50 per gli uffici, studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
– 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
B. Per le aree fabbricabili
La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in commercio al 1° gennaio di ogni anno di tassazione, tenendo conto dei seguenti elementi valutativi :
– zona territoriale di ubicazione;
– indice di edificabilità;
– destinazione d’uso consentita;
– oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
– prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Da quanto detto emerge che la base imponibile delle aree fabbricabili può facilmente mutare ogni anno di imposizione, posto che la sua quantificazione dipende in modo particolare dall’evoluzione e sviluppo dei piani urbanistici attuativi e soprattutto dall’andamento del mercato immobiliare.
Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio in zone omogenee. (D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g.).
C. Per i terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Quanto, come e quando si deve pagare
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile (compresa tra il 4 e il 7 per mille). I Comuni possono fissare aliquote diverse e agevolate in relazione al tipo di immobile.
L’Ici va versata in due rate: la prima, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; la seconda rata, da versare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E’ possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
Se si possiedono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l’Ici complessivamente dovuta; diversamente, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali, il concessionario della riscossione o le banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diverse disposizioni del Comune.
Nei comuni convenzionati è possibile effettuare il versamento dell’Ici utilizzando il nuovo modello F24 ICI. Ciò consente al contribuente di compensare l’imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva ecc) o, qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all’Ici dell’anno precedente.
Detrazioni e riduzioni d’imposta
Per l’abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l’immobile è utilizzato come dimora abituale.
I Comuni possono elevare la detrazione per l’abitazione principale fino ad abbattere totalmente l’imposta dovuta per questa abitazione.
Dal 1° gennaio 2001 l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze medesime.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera “ adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli istituti di assistenza e ricovero.
La legge 1° agosto 2003 n. 206 stabilisce che gli oratori godono dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, in quanto sono da considerare come pertinenze degli edifici di culto.
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