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Referendum 12-13 giugno. PER COSA SI VOTA

La Redazione
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I Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2005 sono quattro referendum abrogativi riguardanti la legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".

• Il primo quesito "mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all’art. 13 comma 2, sia attraverso l’eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti a ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad altro essere umano in vita o morto" (Corte Cost., sentenza n. 46 del 13 gennaio 2005)

• Il secondo quesito "mira a consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; a escludere dai principi che regolano l’applicazione delle relative tecniche quello della gradualità</strong>; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell’ovulo; a consentire interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre</strong>; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero." (Corte Cost., sentenza n. 47 del 13 gennaio 2005)

• Il terzo quesito "mira a consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l’altro, attraverso l’integrale abrogazione dell’art. 1, l’enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito</strong>; a escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero." (Corte Cost., sentenza n. 48 del 13 gennaio 2005)

• Il quarto quesito mira all’abrogazione delle norme "concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4 comma 3), la relativa sanzione (art. 12 comma1) nonché tre incisi, contenuti nell’art. 9 commi 1 e 3 e nell’art. 12 comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieti e sanzioni." (Corte Cost., sentenza n. 49 del 13 gennaio 2005)

I Referendum abrogativi sono validi se partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

lunedì 30 Maggio 2005

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