IL SINDACO
VISTO il quadro di riferimento normativo Europeo e Nazionale in relazione alla gestione della qualità dell’aria ed in particolare il D.M. 2 aprile 2002 n.60, che – in recepimento delle Dirett. Europee 90/30 e 00/69- stabilisce, tra l’altro, che a partire dal 1° gennaio 2005, in riferimento ai valori limite per la protezione della salute umana vengano azzerati i margini di tolleranza (progressivamente ridotti nel periodo 2000-2004);
CONSIDERATO che tale norma impone, fra l’altro, che per l’inquinante materiale particolato PM10, considerato critico per la salute umana e per l’ambiente, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana (media su 24 ore) non venga superato più di 35 volte nell’arco dell’anno civile il valore fissato a 50 µg/m3;
ESAMINATI gli esiti del monitoraggio della qualità dell’aria condotto dalla Ripartizione "Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità" del Comune di Bari sul territorio cittadino dai quali si evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto nella stagione invernale quando – talvolta consecutivamente per più giorni – in corrispondenza di condizioni di ristagno atmosferico vengono raggiunti valori delle concentrazioni di PM10 eccedenti il citato valore limite;
CONSIDERATO che una delle principali cause di formazione di tale inquinante è il traffico veicolare per cui è necessaria l’adozione di una serie di misure di controllo della circolazione veicolare al fine di contenere l’innalzamento delle concentrazioni nell’aria ambiente;
ATTESO che in riferimento ai limiti di cui al citato D.M.2/04/2002 n° 60 ed in base a quanto previsto dal D.Lgs.n.351/1999-"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente", alle Regioni è attribuita la competenza per "…l’individuazione dell’autorità competente alla gestione di situazioni di rischio, la definizione della lista delle zone in cui il livello di uno o più inquinanti eccede il valore limite, l’adozione di un piano per il raggiungimento dei valori limite entro tempi stabiliti". I piani devono prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme._ le misurazioni eseguite dal Comune di Bari attraverso la propria rete di monitoraggio, raccolte in rapporti annuali regolarmente trasmessi alla Regione Puglia, hanno indicato come presso le stazioni di monitoraggio "Savoia" e "San Nicola", collocate nella zona centrale della città, sia stato superato per più di 35 volte il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per il materiale particolato (PM10), nell’anno 2005;
_ nelle more della realizzazione delle attività di competenza regionale ed al fine di adottare azioni di prevenzione e risanamento dell’atmosfera in vista dell’approssimarsi delle criticità previste per il periodo invernale, in data 2 dicembre 2004 è stato istituito dalla Giunta Municipale di Bari, con propria Deliberazione n°884, il "Tavolo Permanente Tecnico-Politico" per le problematiche relative all’inquinamento atmosferico della Città di Bari.
CONSIDERATI i risultati dell’attività del tavolo permanente Tecnico-Politico, che nell’anno 2005 ha proposto quale misura sperimentale utile ai fini della diminuzione della concentrazione nell’aria ambiente delle sostanze inquinanti, la limitazione al traffico con circolazione a targhe alterne nell’area cittadina
delimitata dalle vie indicate nel dispositivo della presente ordinanza in corrispondenza di permanenza di condizioni di inquinamento acuto da PM10;
TENUTO CONTO altresì che l’Amministrazione ritiene inopportuno penalizzare eccessivamente gli spostamenti all’interno delle aree interessate dalla limitazione al traffico;
CONSIDERATO anche, sulla base delle esperienze di altre amministrazioni pubbliche in analoghe condizioni, che gli interventi di circolazione a targhe alterne non paiono sortire appieno l’effetto desiderato di alleviare le condizioni di inquinamento acuto mentre i blocchi alla circolazione dei veicoli più vecchi sono considerati più efficaci per il contenimento delle emissioni;
VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente";
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell’aria ambiente per alcuni inquinanti;
VISTI l’art.1 e l’art.3 c.1 del D.M. 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" come modificato dal D.M. n.60/2002, che stabilisce che fino all’attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, e dall’articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 351 del 1999, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci.
Tali misure possono essere rimodulate, ai fini del rispetto dei valori limite e delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base delle previsioni di miglioramento o di peggioramento dello stato della qualitàdell’aria, alla luce delle informazioni rese disponibili ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 351 del 1999.
VISTO l’art. 54 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 , 21, 26 e 54 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"; l’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; l’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 269;
VISTO l’art. 32 della L. 833/78
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) ed in particolare l’art.32 comma 3, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia nell’ambito del territorio comunale;
VISTO l’esito delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria eseguite dalla Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità, dalle quali si conferma la condizione di inquinamento del territorio cittadino che rende necessario attuare provvedimenti di limitazione alla circolazione intesi a ridurre le emissioni
provenienti in particolare dai veicoli a combustione interna più vecchi e più inquinanti;
ORDINA
1. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni della settimana di mercoledì e giovedì, a partire dal giorno 01/03/2006 e per tutte le seguenti settimane fino al giorno 13/04/2006 incluso, nell’area del territorio comunale delimitata dalle strade di seguito elencate:
_ Via Brigata Regina;
_ Via Brigata Bari;
_ Viale Pasteur;
_ Viale G. Solarino;
_ Viale Papa Giovanni XXIII;
_ Via Don Luigi Sturzo;
_ Via Giuseppe Di Vittorio;
_ Via Fanelli;
_ Via Omodeo;
_ Ponte Padre Pio;
_ Via Magna Grecia;
_ Via Peucetia;
_ Via Apulia;
_ Ponte Giuseppe Garibaldi;
_ Piazza Gramsci;
_ Lungomare Nazario Sauro;
_ Piazza Diaz;
_ Lungomare A. Di Crollalanza;
_ Piazza IV Novembre;
_ Lungomare Imperatore Augusto;
_ Corso A. De Tullio;
_ Corso V. Veneto.
è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli di categoria cosiddetta "Euro 0", con alimentazione sia a benzina che diesel, e di categoria "Euro 1" limitatamente a quelli con alimentazione diesel, così come classificati dal Codice della Strada.
Le strade perimetrali su riportate saranno tutte percorribili anche dai veicoli sopra specificati, con
l’eccezione delle seguenti vie:
_ Lungomare Nazario Sauro;
_ Piazza Diaz;
_ Lungomare A. Di Crollalanza;
_ Piazza IV Novembre;
_ Lungomare Imperatore Augusto;
_ Corso A. De Tullio;
_ Corso V. Veneto.
2. Alla Polizia Municipale è demandato il compito di verificare il rispetto dell’obbligo di sottoposizione alla revisione annuale degli autobus delle linee di trasporto pubblico urbano ed extra urbano.
3. Fanno eccezione al divieto di cui al punto 1. le seguenti categorie:
a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica
rigorosamente solo GPL o gas metano;
c) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
d) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio;
e) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e/o comunità;
f) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (muniti di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
g) veicoli muniti di contrassegno e che trasportino portatori di handicap
h) veicoli che trasportino soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immuno depresse;
i) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di Titolo Autorizzatorio da documentare con le modalità previste al successivo punto 4., nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
j) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente o che, in generale, devono con urgenza raggiungere la destinazione, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, di tesserino di riconoscimento nonché "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
k) veicoli dei veterinari, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (muniti di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
l) veicoli con targa estera;
m) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, (muniti di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
n) veicoli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
o) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
p) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casalavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
q) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, in possesso della copia della prenotazione;
r) veicoli degli operatori dell’informazione durante l’espletamento delle loro funzioni, (muniti di tesserino di riconoscimento e di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
s) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (muniti di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 4.;
t) veicoli di venditori ambulanti su area pubblica che debbano recarsi presso le aree di mercato o aree assegnate, secondo quanto prescritto dalle relative autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione competente;
u) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile e dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
v) veicoli che per particolari evenienze urgenti non programmabili, potranno richiedere ulteriori autorizzazioni in deroga che verranno rilasciate, di volta in volta e caso per caso, dal Comando di Polizia Municipale;
w) veicoli in ingresso ed in uscita alla zona portuale muniti di titolo di viaggio e con diritto a percorrere esclusivamente, per automezzi pesanti v.Napoli, v.le di Maratona, p.to v.Mascagni, v.le Orlando e L.Mare Vittorio Veneto, per autoveicoli v.Napoli, v.Caracciolo, l.mare V.Veneto, ingresso v.le Orlando;
x) veicoli che accedono all’area di parcheggio "FBN – Quasimodo", comprovando successivamente di averla utilizzata con esibizione successiva al Comando di Polizia Municipale di Bari di ricevuta o dichiarazione della società di gestione;
4. Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed
esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. La dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 dovrà contenere la seguente formula:
Il/La sottoscritto/a….. ,nato/a
a…… il……, residente a …. in Via …. n. ….. , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. – 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ……..</em>;
La presente Ordinanza andrà in vigore con l’installazione della segnaletica necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all’utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – artt. dal 30 al 43 – approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
La segnaletica stradale verticale sarà apposta in corrispondenza di tutti i varchi di accesso all’area interessata dalle limitazioni alla circolazione di cui sopra.
Del provvedimento verrà data ampia informazione ai cittadini mediante organi di stampa, pubbliche affissioni, invio messaggistica sms, pubblicazione sul sito ufficiale dell’Amministrazione Comunale.
Sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
Contro il presente provvedimento, che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del d.P.R. del 16.12.1992, n. 495, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.